Art. 5.
(Informazione della conferma dell'opposizione del segreto di Stato).

      1. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di seguito denomiato «Comitato parlamentare».
      2. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga infondata la conferma del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

 

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